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L’omicidio stradale tra sciatteria legislativa e rigore sanzionatorio.

Le linee guida della Procura di Trento sulla nuova, controversa materia dell’omicidio stradale che, sin dalla sua approvazione, sta destando vive polemiche tra gli operatori del diritto.

Il nostro legislatore, infatti, ci ha abituati a legiferare sulla base di pulsioni emotive e populiste, dimenticando spesso il coordinamento intrinseco ed estrinseco tra le norme: è appena il caso di rilevare come, al di là del fatto che la nuova disciplina si applichi ai soli veicoli a motore, mentre gli altri veicoli continueranno ad applicarsi le pene di cui all’art. 589 cp, si corre il rischio di dover applicare a condotte colpose delle sanzioni più gravi di un omicidio doloso.

È opinione diffusa che la disciplina appena approvata approderà presto alla Consulta, non prima di aver creato, c’è da giurarci, numerosi casi di grosse ingiustizie sostanziali.

Linee guida della Procura di Trento

La sospensione condizionale non osta all’ammissione al lavoro di pubblica utilità.

La Cassazione, con la recentissima sentenza n° 36059 del 09/07/2015 torna a puntualizzare l’incompatibilità tra il beneficio della sospensione condizionale della pena previsto dall’art. 163 c.p. e l’accesso al lavoro di pubblica utilità come modalità alternativa di esecuzione della pena.

Invero si tratta di due ipotesi di favore per il condannato, ognuna delle quali può avere delle peculiarità tali da indurre il condannato ad optare per l’una piuttosto che per l’altra.

La sospensione condizionale della pena, così come configurata dal legislatore, consente a colui che abbia riportato condanna ad una pena detentiva non superiore a due anni (salve le diverse ipotesi previste per i minori, per gli infraventunenni o per gli ultrasettantenni) di non scontare la pena, a patto che il condannato non commetta ulteriori reati nel termine di 5 anni per i delitti o di 2 anni per le contravvenzioni. La sospensione può essere concessa una sola volta. In caso di una nuova condanna, se non si superano i limiti di pena sopra ricordati, il giudice può nuovamente concedere il beneficio.

Decorsi i termini indicati, il reato è estinto ed il condannato non dovrà più scontare quella pena.

Il lavoro di pubblica utilità, invece, è una forma di espiazione della pena alternativa alla detenzione e consiste nello svolgimento di un’attività lavorativa o di volontariato in favore della comunità, per il tempo stabilito dal giudice, sotto la sorveglianza dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Anche in questo caso il positivo esito del periodo di lavoro determina l’estinzione del reato.

Come si può ben vedere entrambi gli istituti hanno delle caratteristiche tali per cui, nel caso concreto e sulla base delle esigenze dell’interessato, l’uno può risultare preferibile rispetto all’altro.

La Cassazione è stata dunque interessata in considerazione del fatto che i giudici di merito, avendo condannato l’imputato per il reato di guida in stato d’ebbrezza con concessione della sospensione condizionale della pena, avevano rigettato l’istanza di ammissione al lavoro di pubblica utilità, ritenendo che la sospensione condizionale sia un beneficio più favorevole.

La suprema Corte, dal canto suo, ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, sottolineando che “la richiesta del lavoro sostitutivo implichi inequivocabilmente, sia pure tacitamente, la rinuncia alla sospensione condizionale della pena in precedenza concessa“, lasciando dunque intendere che il beneficio in parola sia rinunciabile dall’imputato e che dunque la richiesta di questi debba ritenersi prevalente rispetto alle valutazioni del giudice.

La recidiva obbligatoria finalmente incostituzionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 99 comma 5 del codice penale nella parte in cui prevede l’applicazione obbligatoria della recidiva quando il reato per cui si procede è contenuto nel catalogo di delitti previsto dall’articolo 407 comma 2 lett. a c.p.p.
In breve è sufficiente ricordare che la disciplina dell’articolo 99 c.p., così come riformata dalla legge n. 251 del 2005, prevede due forme di recidiva (semplice e reiterata a loro volta aggravabili) al cui riconoscimento conseguono diversi effetti di natura sostanziale, processuale e penitenziaria. Tuttavia, quando il nuovo reato è compreso nel catalogo all’articolo 407 comma 2 lett. a c.p.p., l’applicazione dell’aggravante diviene automatica. Tal effetto però si pone in contrasto con almeno due articoli della Costituzione. In particolare con l’art. 3 nella parte in cui esclude un giudizio di sussistenza in concreto ammesso per ogni altra forma di recidiva che in concreto può risultare più grave. Il contrasto è anche con l’articolo 27 comma 3 della costituzione perché l’applicazione della norma determina sproporzioni sanzionatorie tali da comportare pene oggettivamente ingiuste.
La sentenza citata ha ripristinato la legalità della normativa disponendo che il Giudice deve sempre accertare che il nuovo episodio sia sinonimo di progressione criminosa meritevole degli aggravi sostanziali, processali e penitenziari previsti dalla legge.

Il Parlamento interviene ancora sui delitti contro la P.A.

Una storia quantomai tormentata quella dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Il Parlamento è infatti nuovamente intervenuto sui reati dei pubblici amministratori con una serie di interventi volti, da un canto, all’inasprimento delle sanzioni detentive e, dall’altro, ad imporre all’amministratore infedele una effettiva riparazione patrimoniale.

Di particolare efficacia si preannuncia, a parere di chi scrive, l’aver subordinato la sospensione condizionale della pena al previo adempimento delle obbligazioni restitutorie e riparatorie del danno cagionato dal reato.

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