La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 185 del 2015, ha dichiarato incostituzionale l’articolo 99 comma 5 del codice penale nella parte in cui prevede l’applicazione obbligatoria della recidiva quando il reato per cui si procede è contenuto nel catalogo di delitti previsto dall’articolo 407 comma 2 lett. a c.p.p.
In breve è sufficiente ricordare che la disciplina dell’articolo 99 c.p., così come riformata dalla legge n. 251 del 2005, prevede due forme di recidiva (semplice e reiterata a loro volta aggravabili) al cui riconoscimento conseguono diversi effetti di natura sostanziale, processuale e penitenziaria. Tuttavia, quando il nuovo reato è compreso nel catalogo all’articolo 407 comma 2 lett. a c.p.p., l’applicazione dell’aggravante diviene automatica. Tal effetto però si pone in contrasto con almeno due articoli della Costituzione. In particolare con l’art. 3 nella parte in cui esclude un giudizio di sussistenza in concreto ammesso per ogni altra forma di recidiva che in concreto può risultare più grave. Il contrasto è anche con l’articolo 27 comma 3 della costituzione perché l’applicazione della norma determina sproporzioni sanzionatorie tali da comportare pene oggettivamente ingiuste.
La sentenza citata ha ripristinato la legalità della normativa disponendo che il Giudice deve sempre accertare che il nuovo episodio sia sinonimo di progressione criminosa meritevole degli aggravi sostanziali, processali e penitenziari previsti dalla legge.